Chiunque cagiona la morte proveniente da un gente, col benestare nato da ragazzo, e' punito per mezzo di la reclusione per sei a quindici anni. Né si applicano le aggravanti indicate nell'trafiletto 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' fattorino: 1° contro una persona più piccolo https://www.avvocato-penalista.org/avvocati-penalisti-martinsicuro.html